L'ordinanza

Lombardia in zona arancione rafforzato: tutti i divieti stabiliti

L'elenco delle misure stabilite dalla Regione e in vigore fino al 14 marzo.

Lombardia in zona arancione rafforzato: tutti i divieti stabiliti
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Tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalle 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Da domani, dunque, chiudono tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. Lo prevede l’Ordinanza dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il perché dei nuovi divieti imposti dalla Regione

La Regione ha giustificato la chiusura delle scuole sulla base dellandamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani: per questo ha sospeso la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle scuole dell’infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi).

“La Commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia – spiega il presidente Fontana – a seguito dell’analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l’obiettivo, oltre che di contenere l’incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza ”.

L’ordinanza approvata oggi fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanati in relazione al posizionamento di una serie di territori nella fascia arancione rafforzata che si considera superata dal provvedimento approvato oggi.

Ecco nel dettaglio il dispositivo dell’Ordinanza

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:

1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;

2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:

• le attività di laboratorio sono garantite;

• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantiti comunque il collegamento in linea con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

3. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del DPCM del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;

5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cd seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati ​​da comprovate e gravi situazioni di necessità;

6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le abitazioni diverse da quella principale ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati ​​da comprovate e gravi situazioni di necessità;

7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati ​​da comprovate e gravi situazioni di necessità;

8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

9. non è consentito utilizzare delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;

10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

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