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Le nuove regole per negozi e mercati in Lombardia durante la Fase 2

Le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative": focus su negozi e mercati.

Le nuove regole per negozi e mercati in Lombardia durante la Fase 2
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Commercianti, raccontateci come state preparando il negozio per ripartire!

Siamo ormai nel pieno della "Fase 2". Il Governo Conte ha formalizzato tutte le norme per la fine del lockdown nel Decreto legge n.33 del 16 maggio 2020, illustrato dallo stesso Presidente del Consiglio nella scorsa serata di sabato.

Ma la Conferenza delle Regioni è riuscita a imporre all'Esecutivo anche un documento, intitolato "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", che più nel dettaglio spiega, settore per settore, quali regole bisogna seguire dal 18 maggio 2020.

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Le  regole per negozi e mercati durante la Fase 2

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio su area privata, alle agenzie di viaggi, ai servizi di prenotazione, di biglietteria e alle altre attività di assistenza turistica.

● Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
● Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
● Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
● In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
● I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
● L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
● Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
● Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
● La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. Nella gestione dei mercati coperti si applicano le misure su-riportate, ove compatibili, e deve inoltre essere salvaguardato l’accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Misure generali

● Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti del DPCM maggio 2020:
● Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
● Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
● Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
● Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
● Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
● Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
● nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;

Competenze dei Comuni

● I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti del DPCM maggio 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
● In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell’area in relazione alla superficie calpestabile dell’area), di perimetrazione dell’area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
● Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
● Corsie mercatali a senso unico;
● Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
● Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro;
● Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
● Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

● pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
● è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
● messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
● rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
● Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
● In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
● in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all’esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente scheda.

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