Cambia l’ordinanza in materia di proroga delle misure sulla “riapertura dei mercati comunali nelle giornate feriali”, che dispone anche la “sospensione della vendita di beni usati attinenti all’abbigliamento e alle calzature sulle aree pubbliche”.
Mercati feriali: sospesa la vendita di capi d’abbigliamento e calzature usati
Il provvedimento, attuato a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, sarà in vigore dal 22 al 30 giugno 2020.
Esso dispone quanto segue:
- lo svolgimento del mercato da parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca come segue:
a) in Piazza Petrarca presenza dei soli operatori alimentari in tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con n. 21 posteggi (compresi i produttori agricoli e i n. 2 posteggi isolati di Viale Matteotti/Allea interessata dalla nuova pista ciclopedonale) a far data da lunedì 22/06/2020;
b) in area “Ex Cattaneo” presenza dei soli operatori non alimentari tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con una capienza massima di n.78 posteggi a far data da lunedì 22/06/2020;
- lo svolgimento del mercato rionale di “Piazzale Torino”, che si tiene nella giornata del sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 5 posteggi a far data da sabato 27/06/2020;
- lo svolgimento del mercato rionale di “Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano”, che si svolge nella giornata del martedì come segue: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 3 posteggi a far data da martedì 23/06/2020;
- la sospensione su tutte le aree mercatali su aree pubbliche la vendita dei beni usati attinenti all’abbigliamento e alle calzature;
- le seguenti prescrizioni generali a disciplina delle modalità di svolgimento e di frequentazione dei mercati comunali su area pubblica:
a) individuazione dell’area del mercato e dei relativi percorsi con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
b) corsie mercatali a senso unico;
c) informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro;
d) verifica, mediante adeguati controlli, dell’utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
e) individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
f) dovrà essere utilizzato il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti 7;
A carico del titolare del posteggio invece:
- la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
- l’obbligo dell’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.