Mercati feriali: sospesa la vendita di capi d'abbigliamento e calzature usati
Il provvedimento sarà in vigore dal 22 al 30 giugno 2020.
Cambia l'ordinanza in materia di proroga delle misure sulla "riapertura dei mercati comunali nelle giornate feriali", che dispone anche la "sospensione della vendita di beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature sulle aree pubbliche".
Mercati feriali: sospesa la vendita di capi d'abbigliamento e calzature usati
Il provvedimento, attuato a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, sarà in vigore dal 22 al 30 giugno 2020.
Esso dispone quanto segue:
- lo svolgimento del mercato da parte degli operatori titolari di posteggio del mercato di Piazza Petrarca come segue:
a) in Piazza Petrarca presenza dei soli operatori alimentari in tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con n. 21 posteggi (compresi i produttori agricoli e i n. 2 posteggi isolati di Viale Matteotti/Allea interessata dalla nuova pista ciclopedonale) a far data da lunedì 22/06/2020;
b) in area "Ex Cattaneo" presenza dei soli operatori non alimentari tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con una capienza massima di n.78 posteggi a far data da lunedì 22/06/2020;
- lo svolgimento del mercato rionale di "Piazzale Torino", che si tiene nella giornata del sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 5 posteggi a far data da sabato 27/06/2020;
- lo svolgimento del mercato rionale di "Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano", che si svolge nella giornata del martedì come segue: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con n. 3 posteggi a far data da martedì 23/06/2020;
- la sospensione su tutte le aree mercatali su aree pubbliche la vendita dei beni usati attinenti all'abbigliamento e alle calzature;
- le seguenti prescrizioni generali a disciplina delle modalità di svolgimento e di frequentazione dei mercati comunali su area pubblica:
a) individuazione dell'area del mercato e dei relativi percorsi con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
b) corsie mercatali a senso unico;
c) informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
d) verifica, mediante adeguati controlli, dell'utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
e) individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
f) dovrà essere utilizzato il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti 7;
A carico del titolare del posteggio invece:
- la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.